Collegio lombardo

Periti esperti consulenti

Statuto

STATUTO

PERITI ESPERTI CONSULENTI
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPI – SEDE
ART. 1
Secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è costituita l’Associazione a carattere tecnico – professionale denominata “Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti” che raggruppa i Periti esperti consulenti esercenti la libera attività professionale anche se non in forma prevalente o esclusiva.
La denominazione di Collegio è legittimata dall’ essere la presente Associazione diretta derivazione dell’analogo organismo fondato nel 1909.

ART. 2
Il Collegio, apartitico ed estraneo a qualsivoglia ideologica  politica, si propone di:

a) – mantenere vivo lo spirito di colleganza e di collaborazione tra tutti gli iscritti all’Associazione allo scopo di pervenire, al massimo grado possibile, all’ interdisciplinarietà delle varie professioni in esso raggruppate:

b) – tendere al costante elevamento ed al progressivo aggiornamento e specializzazione di tutti i suoi iscritti. Collaborare con lo Stato e gli Enti locali alla formazione professionale degli associati dando vita, come di fatto già avviene, a scuole di specializzazione e/o corsi di perfezionamento di aggiornamento in collaborazione con i predetti Enti;

c) – cooperare con gli Ordini, i Collegi professionali e le altre Istituzioni dello Stato per la tutela degli interessi morali, culturali e tecnico – professionale degli iscritti e per la rappresentanza di questi, se richiesto, nella fase preliminare dei provvedimenti legislativi, nella predisposizione di specifici regolamenti operativi, nella compilazione di tariffari e, comunque, nella trattazione di vertenze coinvolgenti interessi collettivi.

ART. 3
L’Associazione ha sede in Milano – Corso Vittorio Emanuele II, 30.
Gli organismi territoriali potranno riunirsi in una Confederazione nazionale.

ART. 4
Dato il peculiare carattere del Collegio, l’ammissione in qualità di associato è subordinata al possesso dei seguenti requisiti e documenti:

a) – età minima anni 25 (salvo deroghe di cui all’ Art. 7);
b) – godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) – essere di condotta irreprensibile. Non avere riportato condanne per reati previsti dallo ordinamento penale né comunque essere indiziati di reato;
d) – residenza o domicilio o dichiarata operatività nell’ambito della Regione Lombardia;
e) – titolo di studio: diploma di scuola media superiore o laurea;
f) – specifica competenza nella specialità richiesta (da comprovarsi secondo quanto previsto dall’ Art. 5);
g) –  non avere precedenti radiazioni da Ordini, Collegi o Associazioni professionali;
h) – documentata autorizzazione da parte delle Amministrazioni interessate (per i pubblici dipendenti).

ART. 5
Agli effetti della dimostrazione della specifica competenza, il Collegio, ai fini dell’ammissione all’esame di cui all’ Art. 34), considererà preferenziale il già avvenuto inserimento dell’aspirante perito in:

a) – Albi, Ordini e Collegi professionali riconosciuti, quando la specialità peritale prescelta rientra tra quelle previste dalla Legge istitutiva;

b)  – attività professionali determinate dalle Regioni (Legge quadro per il Turismo 17/05/83 – N. 217 – Art. 11);

c) – elenco ministeriale di cui al T.U. Imposte Dirette (DPR 29/01/58 – N. 645 e successive
modificazioni – Art. 13);

d) – elenchi peritali doganali di cui al T.U. (DPR 23/01/73 – N. 43);

e) – requisito parimente preferenziale sarà considerato l’avvenuto licenziamento al termine dei corsi di:

1) – Tecnici in automezzi ed Infortunistica stradale gestito dal Collegio e riconosciuto dall’Ente  Regione (L.R.07/06/80 – N. 95 – Art. 27) o con successivo provvedimento.

2) – Aggiornamento per Amministratori Beni Immobili gestito dal Collegio con l’Ente Regione ai sensi della L.R. 07/06/80 – N. 95 – Art. 2 – lett. g).

3) Perfezionamento in Tecnica Gestionale Immobiliare  gestito dal Collegio con l’Ente Regione ai sensi della L.R. 07/06/80 – N. 95 –Art. 2 – lett. g).

4) – eventuali altri Corsi formandi o in via di formazione, gestiti dal Collegio in collaborazione con Enti Pubblici.

Gli iscritti negli Albi od Elenchi sub da 1 a 4, potranno a giudizio del Comitato di Presidenza e previa verifica della necessaria documentazione comprovante la specifica competenza, essere esonerati dall’esame obbligatorio ai fini dell’ammissione.

ART. 6
Potranno essere altresì iscritti, superata la prova dell’esame di cui al capoverso precedente, anche coloro inseriti in:

a) – Albi dei C.T. del Giudice c/o i Tribunali Civili e Penali  secondo la legislazione vigente e le disposizioni attinenti;

b)  – Ruoli dei Periti e degli Esperti tenuti dalla C.C.I.A.A. ex D.M. 29/12/79 (Art. 32 T.U. RD
20/09/34 – N 2011 e successive modifiche);

c) – Elenchi   speciali   dei   Consulenti   Tecnici  per  i   Marittimi  c/o  i  Tribunali   di   competente
giurisdizione secondo il Codice di Navigazione e relativo regolamento;

d) – Elenchi speciali di liquidatori di avarie c/o le Corti di Appello con distretto confinante col mare, secondo il codice di Navigazione;

e) – Tutti coloro sforniti di iscrizione  in Albi, Ordini, Collegi, Elenchi, e Ruoli, ma in possesso oltre che dei requisiti di cui all’ Art. 4, anche di idonea documentazione  (debitamente autenticata) attestante l’esercizio dell’attività peritale nei cinque anni antecedenti la data di presentazione la domanda di ammissione.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti citati sarà causa di non ammissione all’esame, o di iscrizione preferenziale al Collegio (Art. 5).

ART. 7
Possono essere ammesse le seguenti deroghe al disposto dell’ Art. 4):

1) – età minima: per coloro che sono stati dichiarati idonei al termine dei vari Corsi gestiti dal Collegio in collaborazione con l’Ente Regionale – ovvero appartenenti a Collegi ed Ordini riconosciuti;

2) – titolo di studio minimo per coloro che risultano già iscritti, all’atto della domanda di ammissione, in Elenchi pubblici legalmente ordinati;

3) – domicilio ed operatività nella zona regionale per coloro che risiedono in territori momentaneamente privi di analoga associazione.

ART. 8
La domanda per l’ammissione in qualità di Iscritto deve essere compilata su apposito modulo e corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui ai precedenti Artt. 4)-5)-6)-7).
Ritenuta sufficiente la documentazione presentata, il Comitato di Presidenza (Art. 26), cui spetta di decidere sull’ammissione, invierà il candidato alla competente Commissione Settoriale (Art. 34) che lo sottoporrà all’esame di cui agli Artt. 4)-5)-6), esprimendo al termine dello stesso, parere positivo o negativo all’ammissione.
Entro trenta giorni dalla data dell’eventuale comunicazione di reiezione della domanda l’interessato potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo, che deciderà in via definitiva (Art. 24).
L’ammissione non potrà avvenire per più di due settori categorici e per due delle relative specialità, tranne eccezionali casi di assoluta e comprovata competenza.
Eventuali successive estensioni ad altre “specialità ” dovranno essere richieste, con opportuna documentazione, al Comitato di Presidenza, fermo restando quanto detto al precedente comma.

ART. 9
Entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, il nuovo iscritto è tenuto a perfezionare l’ammissione con il pagamento del contributo per l’anno in corso, nonché della quota “una tantum” di iscrizione.
L’ammissione comporta il tassativo impegno di mantenere l’iscrizione al Collegio per un periodo di almeno tre anni (c.f.r. Art. 24 C.C. e giurisprudenza costante) e di corrispondere, entro il primo bimestre di ciascun anno, il contributo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 10
La qualità di Iscritto comporta l’accettazione e quindi l’impegno all’osservanza del presente Statuto, delle norme di Legge, del codice deontologico professionale e delle deliberazioni di spettanza degli organi statutari, nonché degli accordi intercorrenti tra il Collegio ed altri organismi professionali e/o associativi a carattere nazionale e internazionale.

L’iscritto ha l’obbligo di informare il Collegio di eventuali vertenze nelle quali è prevedibile il coinvolgimento di interessi collettivi della categoria.

ART. 11
La qualità di Iscritto si perde:

a) – per dimissioni che devono essere notificate dall’interessato al Collegio, mediante lettera raccomandata, entro il trenta settembre dell’anno precedente l’effettiva dichiarata cessazione: il dimissionario è comunque tenuto al pagamento della intera quota dell’anno in corso;

b) – per morosità recidiva a due specifici solleciti e che viene accertata e dichiarata dal Comitato di Presidenza, sessanta giorni dopo il termine fissato dall’ Art. 9), secondo comma. L’eventuale riammissione è subordinata al completo pagamento di tutte le quote arretrate con la maggiorazione del 10% a titolo di concorso spese;

c) – per decadenza su delibera del Comitato di Presidenza, a seguito della perdita da parte dell’ Iscritto di no dei requisiti in base ai quali è stata concessa l’ammissione: in questo caso, fermo restando l’ obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso, egli può ricorrere al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione per la decisione definitiva;

d) – per radiazione deliberata dal Comitato di Presidenza, su proposta della Commissione di Disciplina ( Art. 24 – lett. f) in conseguenza di comportamenti lesivi al prestigio della categoria e per gravi infrazioni ed eccezionali motivi che rendano incompatibili l’ulteriore permanenza nel Collegio.
Contro la suddetta delibera è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione, per la decisione definitiva.
L’eventuale riammissione non potrà avvenire, comunque, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal   definitivo provvedimento di radiazione, o dall’intervenuta riabilitazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, fermo restando il possesso degli altri requisiti fissati per la normale ammissione.

La cessazione della qualità di Iscritto, in relazione ad uno dei provvedimenti sopra elencati comporta l’obbligo da parte dell’interessato, di restituire la tessera e l’attestato di appartenenza al Collegio (attestato rilasciatogli al compimento del terzo anno di iscrizione) e di non più usare timbri, stemmi o diciture riguardanti il Collegio Stesso.
Prima dell’adozione di provvedimenti disciplinari relativi agli eccezionali motivi di cui ai punti c) e d) il Comitato di Presidenza ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di apposita Commissione di Disciplina (Art. 24) composta da tre membri.

ART. 12
L’iscritto che (al compimento del 70° anno di età e con almeno 35 anni di appartenenza al Collegio) dichiari di non volere più esercitare l’attività di perito esperto consulente, potrà chiedere di essere iscritto nell’elenco speciale del “Gruppo d’onore”, restando esonerato dall’obbligatorio contributo annuale, fatta eccezione per la corresponsione di un importo simbolico, la cui entità, fissata dal Consiglio Direttivo, non dovrà comunque superare il 10% della normale quota annuale.
Gli iscritti nell’elenco speciale non possono rivestire cariche.

ORGANI DEL COLLEGIO

ART. 13

Gli organi del Collegio sono:

a) – l’Assemblea degli Iscritti;
b) – il Consiglio Direttivo;
c) – il Comitato di Presidenza;
d) – il Presidente;
e) – i Revisori dei Conti;
f) – le Commissioni Settoriali;
g) – la Commissione Disciplinare.

Le corrispondenti cariche non sono retribuite, fatta eccezione per specifiche prestazioni straordinarie e/o professionali non rientranti nelle diverse funzioni precisate nel presente Statuto.

L’ASSEMBLEA

ART. 14

Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) – determinare le linee generali del Collegio e fissare le direttive sui problemi riguardanti l’intera categoria;
b) – approvare il rendiconto consuntivo e le inerenti relazioni del Collegio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) – approvare il preventivo di gestione;
d) – eleggere i membri del Consiglio Direttivo, con la scadenza ed i principi precisati nell’Art. 22);
e) – ratificare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo circa le adesioni di cui all’ Art. 3) ultimo comma – e le eventuali revoche;
f) – deliberare su specifici argomenti presentati dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da Iscritti.

ART. 15
L’Assemblea ordinaria viene tenuta annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (Art. 40) e viene indetta dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo, con avviso da inviarsi agli Iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’ avviso deve contenere l’indicazione dell’Ordine del giorno, la data ed il luogo dell’adunanza e gli estremi della eventuale seconda convocazione.

ART. 16
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea coloro che, alla data della convocazione della stessa, siano in regola con il pagamento della quota, sino al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché i nuovi Iscritti che abbiano regolarizzato la loro posizione contributiva.
Gli aventi diritto ad intervenire all’Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Iscritto.
E’ consentito un numero massimo di tre deleghe.

ART. 17
In caso di particolari ed eccezionali esigenze operative, su richiesta del Presidente e con delibera del Consiglio Direttivo, o direttamente da parte di questo, oppure di almeno un decimo degli Iscritti, può essere convocata l’Assemblea straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria e previa indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 18
L’Assemblea è pure convocata per le modifiche statutarie o per lo scioglimento del Collegio: per quest’ultimo caso la procedura da seguire e quella prevista dall’ Art. 41).

ART. 19
Gli Iscritti possono essere chiamati ad esprimere il loro voto sugli argomenti indicati nell’Ordine del giorno, anche per “corrispondenza” (referendum) con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
In questo caso l’avviso di convocazione  assembleare dove contenere, oltre all’Ordine del giorno, anche quello della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

ART. 20
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le Assemblee con votazione per corrispondenza sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Nel caso di modifiche statutarie, anche se con votazione per corrispondenza (referendum) occorre sempre la partecipazione di almeno un quarto degli Iscritti a l’assistenza di un notaio.
Le deliberazioni sono prese comunque a maggioranza semplice di voti.

ART. 21
Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
Il verbale di adunanza è redatto dal Segretario del Collegio.
Se la votazione avviene per scheda, la funzione di scrutatori è affidata ai Revisori dei Conti (Art. 32)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da 15  membri.
Dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio è eletto dall’Assemblea con la procedura che, in relazione alla particolare importanza
che in questo compito riveste nella vita associativa , dove attenersi  ai seguenti inderogabili principi:

a) – ciascun Settore categorico specificatamente compreso  nel più recente elenco pubblicato dal Collegio, verrà convocato dal Comitato Elettorale (Art. 32, ultimo comma) nel termine tra i 30 e i 60 giorni prima dell’Assemblea generale per la designazione dei candidati alla formazione del Consiglio, mediante votazione con schede e nel numero di:

uno quando il Settore comprende da 16 a 50 iscritti;
due da  51 a 75;
tre da 76 a 100
quattro  oltre 100;

b) – i Settori categorici comprendenti fino a 15 appartenenti di raggrupperanno tra di loro in modo presentare un numero di candidati come indicato al punto a);

c) – verrà quindi formata, in ordine alfabetico, una lista unica di candidati;

d) – la votazione di Assemblea generale avverrà a schede;

e) – ciascun elettore non potrà indicare, sulla scheda di votazione più di quindici nominativi di candidati scelti tra quelli della lista unica;

f) – verranno proclamati eletti al Consiglio Direttivo i candidati con maggior numero di voti espressi dall’Assemblea  generale con l’ avvertenza che, nell’intento di dare adeguata rappresentanza anche ai Settori categorici con minore consistenza numerica di Iscritti, non potranno risultare eletti  più di due membri dello stesso Settore;

g) – in caso di parità l’elezione è a favore del candidato più anziano  per iscrizione e, tra coloro di uguale anzianità, quello di maggiore età;

h) – i Revisori dei Conti  assolveranno, dall’inizio e fino al termine delle operazioni di voto, anche le funzioni e le incombenze del Comitato Elettorale, emanando le eventuali ulteriori norme esecutive e sovrintendendo responsabilmente allo svolgimento delle varie fasi elettive (Art. 32, ultimo comma).

I posti risultanti vacanti nel Consiglio Direttivo, durante il periodo di carica, per qualsiasi motivo, saranno reintegrati, per cooptazione, con riferimento ai risultati della precedente votazione.
I Consiglieri, così nominati, resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
Nella eventualità di dimissione contestuali della maggioranza dei membri del Consiglio, si potrà procedere a nuove elezioni.

ART. 23
Il Consiglio Direttivo elegge, a sua volta, a schede segrete, scegliendoli tra i suoi componenti, i 5 membri formanti il Comitato di Presidenza (Art. 25) e cioè:

il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Relatore:

Con votazione separata elegge, inoltre, i Revisore dei Conti.
Le  riunioni del Consiglio Direttivo avverranno, in linea di massima, con periodicità almeno trimestrale, su convocazione del Presidente, oppure in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori dei Conti
Nella richiesta, in questi casi, dovranno essere specificati i motivi e/o gli argomenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno  la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, prevalendo, a parità di voti, quello del Presidente.
Nelle sedute del Consiglio Direttivo si può procedere per votazione, anche su richiesta di un solo membro.
Il membro del Consiglio che non partecipa a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario indipendentemente dai motivi addotti, ad esclusione dei casi di impedimento per malattia.
Alle riunione di Consiglio hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, i Revisori dei Conti.

ART. 24
Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) – promuovere iniziative per realizzare la politica generale dl Collegio e l’aggiornamento tecnico- professionale;
b) – curare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
c) – deliberare in merito al rendiconto consuntivo ed alla relazione inerente predisposti dal Comitato di Presidenza  e destinati all’esame dell’Assemblea.
d) – approvare lo schema di preventivo;
e) – deliberare in ordine alla misura dei contributi annuali, straordinari e della quota “una tantum” per le nuova iscrizioni;
f) – ratificare, su proposta del Comitato di Presidenza, la formazione delle Commissioni settoriali consultive (Art. 33 e seguenti), di studio e di disciplina (Art. 11, ultimo comma), nominandone i rispettivi Coordinatori responsabili:
g) – designare, con votazione a scheda, i rappresentati nel Consiglio Generale della “Scuola di Specializzazione in Tecnica Peritale” fondata dal Collegio;
h) – designare, su richiesta del Comitato di Presidenza, e mediante votazione a scheda, i rappresentanti del Collegio presso Enti, Consigli e Commissioni in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;
i) – decidere, in via definitiva, sui ricorsi in materia di ammissioni (Art. 8) e di cancellazione (Art. 11);
l) – stabilire le norme per l’emissione di ordini di pagamento e di incasso;
m) – decidere, salvo ratifica dell’Assemblea, circa le adesioni o le revoche di cui all’ultimo comma Art. 3);
n) – deliberare in merito al conferimento della “stella al merito della solidarietà professionale” o di altri riconoscimenti di benemerenza ad Iscritti od a terzi meritevoli;
o) – controllare l’ operatività dei singoli Consiglieri nell’assolvimento degli incarichi assegnati ed adottare eventuali provvedimenti.

IL COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 25

Il Comitato di Presidenza è costituito da cinque componenti il Consiglio Direttivo e comprende:

il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Relatore, eletti ai sensi dell’ Art. 23;

Il Comitato di Presidenza deve riunirsi di norma bimestralmente in data eventualmente prefissate e comunque senza particolari formalità.
Per la validità delle riunioni e delle sua deliberazioni, valgono le norme stabilite per il Consiglio Direttivo (Art. 23).

ART. 26
Sono compiti del Comitato di Presidenza:

a) – predisporre i programmi dell’attività del Collegio;
b) – decidere su ammissioni (Art. 8) e cancellazione (Art. 11);
c) – elaborare il rendiconto consuntivo annuale e quelle preventivo, con le relazioni da presentare al Consiglio Direttivo;
d) – decidere sulla struttura dei servizi di Segreteria, delle attrezzature, della manutenzione della sede e delle esigenze pratiche di operatività;
e) – proporre al Consiglio Direttivo la ratifica dell’istituzione di Commissioni e di rappresentati del Collegio, secondo quanto previsto dall’ Art. 24);
f) – provvedere ad ogni altra specifica incombenza assegnata dal Consiglio Direttivo;
g) – provvedere alla periodica informazione agli Iscritti della attività del Collegio e delle organizzazioni collegate;
h) – esprimere pareri di congruità (tenuto conto delle indicazione fornite dalle Commissioni Settoriali) su note di competenze  e spese relative alle prestazioni effettuate dagli Iscritti per incarichi di natura stragiudiziale.

IL PRESIDENTE

ART. 27

Il Presidente rappresenta legalmente il Collegio, nei confronti sia degli Iscritti, che dei terzi, Enti, Autorità, privati.
Il Presidente attua le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, provvedendo a comunicare, alla prima successiva riunione, le decisioni adottate, per la conseguente ratifica da parte dei singoli organi interessati.
In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente o, in sua mancanza, dal Segretario.

IL VICE PRESIDENTE

ART. 28

Gli sono dovute tutte le facoltà,  le prerogative e le responsabilità del Presidente, in caso di assenza
dello stesso.
Attua anche  quanto gli è assegnato dall’ Art. 39), terzo comma.

IL SEGRETARIO

ART. 29

Ad esso è demandato l’incarico di sovrintendere all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria del Collegio; è responsabile della stesura dei verbali relativi al Consiglio Direttivo, al Comitato di Presidenza, nonché  alle Assemblee generali (Art, 21)
Firma, col Presidente, gli attestati di appartenenza al Collegio e quelli di benemerenza.
Svolge temporaneamente le funzioni del Tesoriere in caso di assenza dello stesso (Art. 30), mentre nell’eventuale sua assenza le funzioni ad esso relative vengono svolte, sempre in via provvisoria, dal Vice Presidente o da un altro Consigliere indicato dal Presidente.

IL TESORIERE

ART. 30

Il Tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del Collegio, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali competenti.
Ha il compito di seguire la tenuta dei libri contabili, anche con  collaborazioni professionali, eventualmente esterne.
Cura con i Revisori dei  Conti, la formazione dei bilanci.
Ha inoltre i compiti previsti dall’ Art. 39).
In caso di sua assenza, le funzioni di Tesoriere vengono temporaneamente assunte dal Segretario (Art. 29).

IL RELATORE

ART. 31

Svolge il compito di sottoporre al Comitato di Presidenza le domande di ammissione opportunamente istruite e documentate (Art.8) e di presentare adeguata relazione circa i provvedimenti di cancellazione (Art. 11).
Per quanto necessario allo svolgimento del suo incarico, tiene contatti con le Commissioni Settoriali.

I REVISORI DEI CONTI

ART. 32

La questione amministrativa  del Collegio  è controllata dai Revisori dei Conti di cui tre sono effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio Direttivo con la stessa procedura  dei membri del Comitato di Presidenza (Art. 23).
I Revisori effettivi scelgono , fra di loro, il Presidente.
In caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo di un Revisore effettivo, subentra il supplente  più anziano di età.
I Revisori hanno diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed assolvono le funzioni di scrutatori di Assemblee con votazione per scheda (Art. 21).
Hanno inoltre i compiti previsti dagli Artt. 30 terzo comma, 39 secondo comma e 40.
Formano, ad ogni scadenza triennale, il Comitato Elettorale di cui agli Artt. 22) e 33).

LE COMMISSIONI SETTORIALI

ART. 33
Ogni settore categorico rappresentato dal Collegio da almeno 16 associati elegge, con votazione segreta sottoposta a successiva convalida del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo la propria Commissione che resterà in carica per il periodo di tre anni senza esclusione di rieleggibilità.
Nelle procedure elettorali sono ammesse le deleghe con le stesse modalità previste dall’ Art. 16), secondo comma.
La Commissione ha i seguenti compiti:

a) – analizzare i problemi professionali ed organizzativi del settore;
b) – tenere contatti sia con gli Iscritti del Settore (con almeno due riunioni all’anno) sia con gli altri organi  statutari, anche al fine di presentare proposte circa iniziative da attuare per quanto  attiene  l’aggiornamento tecnico professionale.
c) –  provvede alla compilazione di proposte di specifici tariffari stragiudiziali settoriali;
d) – proporre al Comitato di Presidenza i pareri di congruità previsti dall’ Art. 26) lettera h)

ART. 34
Entro il termine massimo di un mese dall’assegnazione da parte del Comitato di Presidenza, la Commissione settoriale dovrà tenere apposite sessioni per sottoporre il Candidato ad un esame pratico/teorico (elaborato scritto e/o prova orale, ovvero entrambi) tendente ad accertare la capacità tecnico-peritale della specializzazione prescelta. In particolar modo la prova orale sarà svolta alla presenza di un Magistrato all’uopo designato.

ART. 35
I membri di ciascuna Commissione sono:

tre nei settori rappresentanti da associati in numero da 16 a 50 unità.
cinque da 51 a75;
sette da 76 a 100
nove oltre 100.

I Settori categorici rappresentati da un numero di associati fino a 15 potranno raggrupparsi fra di loro, sotto la denominazione di “Specialità varie” e costituire una Commissione “mista” con gli stessi compiti di cui agli Artt. 33) e 34) e fermo restando quanto previsto dall’ Art. 22) punto b).
I componenti di ciascuna Commissione  eleggono, fra di loro, un coordinatore che non dovrà coprire contemporaneamente altre cariche, né essere già membro di diversa Commissione settoriale.
I membri delle Commissioni che non dovessero intervenite per tre riunioni consecutive, salvo impedimenti per motivi di salute, saranno ritenuti dimissionari.

ART. 36
I membri del Comitato di Presidenza e quelli del Consiglio Direttivo hanno facoltà di assistere, a titolo conoscitivo e senza alcuna preventiva formalità, a qualsiasi riunione a carattere settoriale.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

ART. 37

Viene nominata dal Consiglio Direttivo la Commissione di disciplina formata da tre Iscritti che resterà in carica per il periodo di tre anni, senza esclusione di rieleggibilità.
Sarà  compito della Commissione di disciplina il proporre al Comitato di Presidenza i provvedimenti di radiazione previsti dall’ Art. 11), lettera d).

IL PATRIMONIO – L’AMMINISTRAZIONE – IL RENDICONTO

ART. 38

Il patrimonio del Collegio è costituito:

a) – dai beni immobili e mobili;
b) – dai fondi di riserva o dagli accantonamenti comunque costituiti;
c) – da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

ART. 39
I mandati di pagamento  sono firmati congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere o dai rispettivi sostituti, in caso di assenza, secondo quanto previsto dagli Art. 27)), 28), 29), 30).
Delle ricevute di incasso e del movimento della cassa è responsabile il personale di Segreteria, sotto il controllo del Tesoriere e dei Revisori.
La firma per le operazioni bancarie è depositata dal Presidente, tale deposito avverrà anche da parte del Vice Presidente, per quanto previsto nell’ Art. 28).

ART. 40
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto di consuntivo e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio e devono essere tenuti a disposizione degli Iscritti, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea che dovrà approvarli, entro quattro mesi dalla chiusura della gestione (Art. 14 e 15)

SCIOGLIMENTO DEL COLLEGIO

ART. 41

Il Collegio ha durata illimitata e può essere sciolto per deliberazione dl Assemblea straordinaria con voto favorevole di almeno due terzi degli Iscritti aventi diritto di voto.
Nell’ eventualità che l’Assemblea convocata per lo scioglimento del Collegio (due volte consecutive in 1a e in 2a convocazione a distanza minima di tre mesi e massima di sei mesi  l’una dall’altra) non raggiunga il numero legale dei partecipanti (due terzi degli Iscritti potrà essere convocata una terza assemblea straordinaria che sarà considerata validamente costituita qualunque sia il numero di partecipanti  e che potrà deliberare lo scioglimento del Collegio con voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra gli appartenenti al Collegio.
Il tutto, comunque, secondo quanto previsto dall’attuale legislazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 42

Tutte le norme riportate nel presente Statuto sostituiscono ad ogni effetto quelle che si sono via via susseguite dalla fondazione del Collegio, ovviamente non comportano però alcuna modifica nei rapporti di appartenenza al Collegio stesso per coloro che risultano regolarmente iscritti alla data di approvazione di questo testo.

ART. 43
Tutti i Periti Esperti Consulenti già associati al Collegio Lombardo, costituito in data anteriore al Riconoscimento giuridico, rimangono associati anche in deroga a quanto previsto dall’ Art. 4 sub a) d) ed e).

ART. 44
Per quanto qui non previsto, si fa riferimento ad eventuali norme di legge in materia.