Collegio lombardo

Periti esperti consulenti

Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO PERITALE

 
Dignità
L’esperto procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia giudiziaria.Egli si astiene da qualsiasi pubblicità concernente le missioni che  può ricevere e specialmente dal fare annunci, avvisi od offerte di servizi a mezzo stampa, manifesti, insegne, prospetti, nonché, nell’intento di ottenere degli incarichi, dal compiere passi o far proposte presso mandatari, uomini d’affari o intermediari qualsiasi, mediante provvigioni o rimesse sui suoi onorari od altri vantaggi di qualsiasi natura.
Se egli fa parte di un raggruppamento professionale, può farne menzione, senza approfittare tuttavia delle funzioni che potrebbe svolgere in questo contesto per farsene pubblicità .
 

Indipendenza
L’esperto conserva un’indipendenza assoluta, non cedendo ad alcuna pressione od influenza di qualsiasi natura. Nella fattispecie egli non può avere un interesse personale diretto o indiretto nella soluzione del litigio. Egli non dipende che dalla sua coscienza e non obbedisce che alle leggi del suo paese.

Imparzialità
L’esperto compie la sua missione, nel quadro della legge, con la più stretta imparzialità facendo astrazione delle sue opinioni, dei suoi gusti e delle sue relazioni con terzi.
Nel corso delle operazioni, egli  mai fa  conoscere la sua opinione, ma può, qualora intenda tentare una conciliazione e purché resti nei limiti della sua missione, dare alle parti quei consigli o quelle spiegazioni tecniche che egli stima opportuni.
A meno che egli non ne abbia ottenuto preventivamente il consenso, si  ricusa, se è stato in relazioni amichevoli con una delle parti o se ha con essa degli interessi comuni o divergenti ed infine se egli ha già dato un parere nell’affare litigioso.

Responsabilità
L’esperto procede personalmente alle operazioni. Egli non può farsi sostituire da un terzo, fosse pure un collega. Tuttavia, per certe operazioni materiali,  può farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità.
L’esperto dovrà compiere la sua missione nel minor tempo compatibile con la natura dell’affare e con gli obblighi che egli ha di compierne  altre  di cui è investito.
L’esperto che ha accettato una missione è tenuto a compierla fino a completa esecuzione. Se, tuttavia, nel corso della perizia egli è impedito da un avvenimento di forza maggiore o da un motivo legittimo, egli ne informa le parti, i loro consulenti e l’autorità che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo dell’impedimento. Egli faciliterà il compito del suo successore nel miglior modo possibile.

Segreto professionale
L’esperto mantiene il segreto più assoluto nei confronti dei terzi su quanto egli ha visto o inteso nel corso della sua perizia. Egli non può disfarsi dal segreto professionale se non col consenso delle parti o se  ne è sollevato legalmente.

Onorari
L’esperto proporziona i suoi onorari alle difficoltà ed alla natura delle operazioni, all’ampiezza delle sue responsabilità ed all’importanza del litigio.
Egli compie la sua missione col minimo di spese ed esborsi.
L’esperto che rimunera un collaboratore espone fra gli esborsi esattamente gli onorari che spettano a quest’ultimo, e ciò, sotto la sua responsabilità.
Se più esperti formano un collegio, ognuno di essi determina il proprio onorario nel limite della  effettiva partecipazione ai lavori.
Anche se un onorario globale è chiesto, non vi è, in questo caso, “dicotomia” ; nel caso in cui fosse richiesto un onorario globale, non vi sarebbe dicotomia (fattispecie illecita).

Probità
L’esperto si fa obbligo di non ricevere dalle parti o dai terzi, direttamente od indirettamente, alcun regalo, presente, favore o vantaggio qualsiasi o altra rimunerazione che non sia quella da lui ufficialmente chiesta per onorari, spese ed esborsi.

Confraternita collegiale quando più esperti sono designati nello stesso affare
Nei suoi rapporti con i  colleghi, l’esperto tiene conto delle loro preferenze giustificate per quanto riguarda la fissazione delle riunioni.
Allorquando egli, per delibera del collegio, viene incaricato di redigere la relazione peritale,  espone con obbiettività le differenti opinioni espresse dai suoi colleghi, a disposizione dei quali egli mette la sua esperienza e le sue capacità.

Rapporti con magistrati e consulenti delle parti
L’esperto convocato davanti alle autorità che lo designano, risponde ponderatamente, ma con precisione, alle questioni che gli sono poste. Egli ascolta con serenità le critiche che sono mosse, difende il suo punto di vista esponendo con calma le osservazioni che egli giudica opportune e si astiene da qualsiasi commento se il suo elaborato non viene omologato.
L’esperto si sforza di non convocare le parti se non dopo essersi preventivamente inteso coi loro consulenti, per quanto riguarda luogo, giorno ed ora delle riunioni.

Rapporti con i Colleghi
Ogni Perito deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi, rapporti di cordialità, lealtà e collaborazione.
Il Perito non può prendere contatti diretti con controparti che siano già assistite da altri professionisti iscritti al Collegio.
Il Perito non deve cercare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali. Qualora egli sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare quest’ultimo accertandosi che l’incarico precedente sia stato regolarmente revocato, come pure siano state  soddisfatte tutte le relative pendenze. Comunque il Perito deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.
Il Perito che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, ovvero che operi in un Settore Categorico nel quale non è iscritto adducendo e palesando, comunque, la propria appartenenza al Collegio, commette grave mancanza professionale.
Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo aver informato il Consiglio Direttivo per un tentativo di conciliazione.

Disposizioni Disciplinari
Il Comitato di Presidenza vigila sull’osservanza da parte degli iscritti delle norme statutarie e deontologiche.
Ovunque l’infrazione venga commessa l’organo giudicante sarà sempre il Comitato di Presidenza che, per le infrazioni alle fattispecie contenute nel Codice Deontologico, provvederà a comminare le seguenti sanzioni:
1 – Avvertimento
2 – Censura
3 – Sospensione
4 – Radiazione (per i casi di cui all’art. 11 lettera D dello Statuto).
Avvertimento: consiste nel richiamare l’iscritto sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del Presidente del Consiglio controfirmata dal Segretario del Consiglio medesimo.
Censura: dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo in corso, è comminata dal Comitato di Presidenza.
Sospensione: è dichiarata dal Comitato di Presidenza sentito, quando lo ritenga opportuno il professionista, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale a causa di mancato adempimento alle norme deontologiche.
La sospensione interviene anche in casi di:
a – interdizione dai pubblici uffici per una durata fino a tre anni;
b – emissione di mandato o di ordine di cattura.
Terminato il periodo di sospensione l’iscritto è riammesso al Collegio dietro presentazione di propria istanza.
La sospensione opera per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.